Sentenza 621 del 1988

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SENTENZA N.621

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Liguria notificato il 13 maggio 1983, depositato in cancelleria il 20 successivo ed iscritto al n. 18 del registro ricorsi 1983, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro della Sanità 28 febbraio 1983, intitolato: <Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva non agonistica>.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1988 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

uditi l'Avvocato Ludovico Villani per la Regione Liguria e l'Avvocato dello Stato Paolo Vittoria per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Considerato in diritto

 

Con il ricorso indicato in epigrafe la Regione Liguria ha impugnato il decreto del Ministro della sanità 28 febbraio 1983 (Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva non agonistica) nella parte in cui: a) indica i soggetti che devono essere sottoposti a controllo sanitario per la pratica di attività sportive non agonistiche; b) impone il carattere preventivo, con periodicità annuale, della visita medica; c) prevede che l'accertamento sanitario si concluda con il rilascio di un certificato di stato di buona salute.

Poiché la legge della Regione Liguria 6 settembre 1984, n. 46 dal titolo <Tutela sanitaria delle attività sportive> detta una propria disciplina degli oggetti sopra indicati (artt. 2 e 7), va dichiarata cessata la materia del contendere del presente giudizio.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 08/06/88.

 

Francesco SAJA -  Antonio BALDASSARRE

 

Depositata in cancelleria il 10/06/88.